DOMANDA
Nel corso dell’ultima assemblea ho avuto una discussione con l’amministratrice che gestisce il condominio in cui vivo a causa della presentazione del rendiconto di spesa dell’anno privo della “nota integrativa”. Mi sono rifiutato di approvare il rendiconto a causa della sua mancanza. Le chiedo se è possibile approvare un rendiconto privo della nota integrativa e cosa essa deve contenere.
Il codice civile all’art. 1130 bis parlando del rendiconto condominiale precisa che esso si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Quindi essendo parte essenziale del rendiconto non è ammissibile che possa mancare.
La nota integrativa di cui stiamo parlando non bisogna equipararla a quella di un bilancio societario che deve rispettare precisi criteri, ma in ambito condominiale deve esserci e deve riportare gli elementi essenziali dei conti di spesa e dei fatti della gestione che si andrà a discutere in assemblea. Non esistono particolari formule da adottare, ma è opportuni che riporti:
- il criterio contabile adottato per redigere il rendiconto;
- l’utilizzo o meno di eventuali fondi condominiali;
- i consumi individuali (acqua, riscaldamento, ecc.)
- il perché dei maggiori o minori costi sostenuti;
- l’evidenza delle maggiori voci di spesa dell’anno;
- le azioni intraprese nei confronti dei condomini morosi;
- la situazione di indebitamento del condominio nei confronti dei fornitori;
- le cause legali condominiali intraprese nell’anno o gli sviluppi delle cause accese negli anni precedenti;
- l’indicazione di nuovi rapporti contrattuali con i fornitori.
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di Battista Praino Amministratore
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