La normativa equipara i condomini a veri e propri luoghi di lavoro pertanto, ai sensi del dlgs 81/08, l’amministratore è il responsabile dell’applicazione delle norme di sicurezza all’interno della struttura condominiale e il garante della salute e dell’integrità di chiunque vi acceda.
Nel caso specifico, l’art. 84 del decreto stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere affinché gli edifici, con i loro impianti, strutture ed attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.
La normativa di riferimento per condurre la valutazione in questione è la CEI EN 62305-2. La stessa prevede quattro tipologie specifiche di rischio che producono differenti perdite da fulminazione:
R1 (perdita di vite umane);
R2 (perdita di servizio pubblico essenziale);
R3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile);
R4 (perdite economiche).
Generalmente, nel caso dei Condomini, si procede alla valutazione del primo rischio (R1). Le scariche atmosferiche possono, infatti, compromettere la sicurezza delle persone: si pensi all’innesco di un incendio, o al danneggiamento di apparecchiature elettromedicali.
La probabilità che una sovratensione causata da fulmine sia pericolosa per le persone viene valutata in base a molteplici parametri (caratteristiche del fenomeno, del luogo considerato, delle misure di protezione previste, ecc.), pertanto richiede un’attenta analisi.
Le norme hanno subito negli ultimi tempi molteplici e rapide evoluzioni, le ultime delle quali hanno introdotto nuovi parametri di valutazione: ad esempio la “Frequenza di danno” e il numero di fulminazioni che annualmente si verificano nei dintorni del luogo da valutare. Quest’ultimo parametro, indicato con la sigla “Ng” (valutazione della densità di fulminazione al suolo), viene aggiornato ogni cinque anni e pertanto il datore di lavoro dovrà valutarne il rischio in occasione di tale aggiornamento.
Tenendo conto che l’ultimo aggiornamento del valore “Ng” risale al 01/01/2022, coloro i quali hanno valutato il rischio nel periodo antecedente alla data suindicata, dovranno procedere nuovamente alla medesima valutazione, per poi ripeterla nel 2027.
Alla luce di tali considerazioni, oggi non può essere definito “a regola d’arte” un impianto elettrico nel quale, affidabilità e disponibilità del servizio svolto, risultino compromessi per la mancanza delle misure di protezione contro le sovratensioni atmosferiche.
di Dario De Lisa, ingegnere
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