Attraverso un focus sulla città di Milano cerchiamo di capire quali sono i comportamenti da seguire in condominio per evitare le sanzioni (che si dividono fra tutti i condomini) e quali sono le migliorie che l’assemblea può decidere di attuare.
Uno dei temi maggiormente dibattuti all’interno dei condomini, è quello relativo alle modalità di gestione della racconta dei rifiuti differenziati, in quanto oltre a interessare materie differenti, con un margine di azione da parte dell’assemblea condominiale circoscritto, spesso si scontra con condotte differenti, non coesistendo spesso all’interno di un condominio un comune senso civico. È pacifico che l’amministratore, in qualità di mandatario e di esecutore delle decisioni assembleari, assuma in tale contesto un ruolo fondamentale di coordinamento e d’informazione affinché tutti i condomini siano consapevoli in primo luogo delle norme e delle disposizioni comunali che regolamentano in dettaglio le modalità di raccolta dei rifiuti. Questo, affinché tutti siano adeguatamente informati sulle modalità, sui tempi, sugli orari e sui giorni delle singole raccolte e possano adoperarsi per una corretta osservazione delle norme, evitando il più possibile conseguenze sanzionatorie a carico di tutto il condominio.
Differenti metodi di gestione dei rifiuti: un focus su Milano.
È notorio come i rifiuti differenziati vengano generalmente raccolti attraverso differenti modalità, in base solitamente alla densità abitativa del Comune di riferimento. Vi sono sistemi basati sul “porta a porta”, o direttamente sui cassonetti disposti sul suolo pubblico, o ancora sulle “isole ecologiche”. La modalità che predomina in Lombardia, in particolare a Milano, è la raccolta dei rifiuti “a cassonetti” pubblici in strada, che vengono esposti e riuniti in giorni specifici della settimana in zone prospicenti le aree comuni condominiali, per essere in seguito svuotati da parte degli operatori ecologici.
È innanzitutto doveroso segnalare in tale contesto che per il posizionamento dei cassonetti in maniera permanente su suolo pubblico, in zona adiacente alle parti comuni si dovrà richiedere apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale, a fronte del pagamento della relativa Tosap (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche). Differente poi, è la gestione dei cosiddetti rifiuti “ingombranti”, che dovrebbero essere trasportati nelle apposite isole ecologiche comunali o essere ritirati da enti che si occupano anche del ritiro a domicilio, come l’Amsa, che offre tale servizio gratuitamente (ma su chiamata), sul territorio milanese. Vi è da notare però, che all’interno di alcuni comuni lombardi o anche di specifici quartieri, è presente la tipologia di raccolta definita “porta a porta” (modalità predominante in regioni come la Toscana e la Puglia), la quale si basa su una raccolta domiciliare, scandita su una calendarizzazione comunale e che, pur garantendo una purezza del materiale smistato mediamente maggiore della raccolta tradizionale, paventerebbe il limite di adattarsi in maggior modo a densità abitative e popolari più ristrette, che richiederebbero quindi in media, minori uscite ordinarie e straordinarie di raccolta.
Ciò che accomuna le diverse modalità di smistamento, è l’iter successivo al “passaggio” degli operatori ecologici, i quali si occupano infatti del ritiro dei rifiuti e del loro trasporto presso i centri di trasferimento, dove vengono sottoposti a controlli e smistamenti in base al materiale, per poi essere trasportati alla stazione responsabile del loro trattamento e della pulizia e successivamente del loro riciclo. Vi è da sottolineare inoltre che, in città come Milano, ove domina una raccolta tradizionale con cassonetti disposti su zone e aree pubbliche, il servizio di “rotazione sacchi” e di posizionamento degli stessi in tali zone, negli orari e giorni stabiliti dal Comune, è spesso affidato a un soggetto responsabile dell’attività, il quale in base al regolamento condominiale o alle delibere assunte, può essere il custode del condominio o una società/impresa dedita alla prestazione. Questi soggetti, si occuperebbero quindi, dell’igienizzazione dei locali adibiti a raccolta dei rifiuti e dei bidoni stessi, della rotazione dei sacchi e del loro deposito sullo spazio pubblico, avendo cura che tale servizio avvenga osservando le modalità, i giorni e gli orari previsti dal Comune.
Scelte migliorative o innovazioni? Dove il condominio può agire in merito al servizio di smistamento dei rifiuti.
Il condominio, nell’organo dell’assemblea condominiale, può agire in quelli che sono i campi di pertinenza dello stesso, fermo restando la necessità di rispettare le normative comunali. L’assemblea infatti ai sensi del codice civile, può deliberare in merito alla gestione dei servizi e della cosa comune, in vista di un migliore godimento e di una migliore utilizzazione della stessa, anche quando il tema è relativo alla raccolta differenziata. Eventuali migliorie, non vanno infatti inquadrate quali innovazioni in senso tecnico, le quali comporterebbero le maggioranze di cui al comma 5 dell’art. 1136 ma, vanno individuate in una semplice modifica che non incide sul diritto sulle parti comuni di cui godono i condomini e sul diritto di beneficiare del servizio comune di smaltimento rifiuti, richiedendo dunque per la loro approvazione, la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Tale discorso, trova riscontro nella realtà, quando per esempio si accerta che il regolamento di condominio, nell’interesse collettivo istituisce un servizio ormai ritenuto superato o inadeguato. In questa direzione rientra l’andamento che si sta notando a Milano, di procedere con la chiusura delle canne di caduta della raccolta indifferenziata, considerato un metodo antigienico e obsoleto di gestione dei rifiuti. Vi è da costatare inoltre che, risulta prevista la facoltà di non utilizzare più tale modo di raccolta dei rifiuti indifferenziati, anche ai sensi del regolamento edilizio del Comune di Milano (articolo nr 124 e nr 125, capo terzo del regolamento, in tema di “obbligo di conferimento e locale deposito”.), il quale ne prevede addirittura l’assenza, negli edifici di nuova costruzione.
L’importanza del posizionamento dei cassonetti e dei “locali pattumiera” all’interno della realtà condominiale, sempre più “ecologica” e sostenibile.
Il condominio e dunque l’assemblea condominiale, può senza dubbio deliberare in merito al posizionamento dei cassonetti dell’immondizia. Deve essere l’assemblea condominiale infatti, a decidere con una maggioranza costituita da un numero di condomini che detengono almeno la metà del valore della proprietà, oltre a quella degli intervenuti in assemblea, la collocazione dei bidoni per la raccolta su zone di pertinenza condominiale, la presenza di una ditta o un soggetto responsabile della manutenzione e dello spostamento degli stessi su suolo pubblico. In caso di assenza di un’eventuale delibera in merito, è facoltà dell’amministratore individuare un’area rifiuti adeguata, che però non arrechi pregiudizio anche a un solo condomino, al migliore godimento ed utilizzo di alcune parti dell’edificio (ultimo comma art 1120 c.c.), non arrechi danni o disagi, sia adeguatamente raggiungibile da tutti i condomini e non sia d’intralcio alla libera circolazione. Interessante notare come le case di nuova costruzione, osservando le nuove normative dettate dagli organi europei in materia di “case ecologiche” e “case green”, parrebbero essere dotate di spazi condominiali, destinati proprio a “locali pattumiera”, solitamente collocati ai pianti terra o ai locali cantine, dove per l’appunto i residenti portano i propri rifiuti domestici, i quali verranno poi prelevati dal portinaio o dall’impresa di pulizia per consegnargli all’azienda incaricata del ritiro. Laddove non risultasse spazio sufficiente, si potrebbe finalizzare a tale servizio, uno spazio nel cortile condominiale (ove presente) eventualmente attraverso il rivestimento dei cassonetti con copri bidoni oppure utilizzando apposite casettine prefabbricate (facendo attenzione a eventuali pratiche comunali previste per la loro installazione, qualora si facesse superficie coperta e si configurasse un intervento di nuova costruzione). Infine, per quanto concerne la locazione dei cassonetti, è pacifica l’osservanza di due articoli del codice civile, il n. 889 c.c. che obbliga chiunque voglia posizionare i bidoni lungo il confine della proprietà, a rispettare la distanza di almeno due metri dal confine con la proprietà individuale più prossima e l’articolo n. 844 c.c. che specifica come il proprietario di un immobile non possa impedire l’emanazione di fumi e odori provenienti dal vicinato se non superano la soglia della tollerabilità e se non arrecano danni a cose.
La rilevanza di una buona condotta in termini di sostenibilità, di risparmio energetico e conseguentemente economico.
Come anticipato, è importante che vi sia una collaborazione unanime in condominio, in materia di gestione dei rifiuti. Si ricorda che il Dl n. 152 del 2006, regolamenta il tema della gestione dei rifiuti e il loro eventuale abbandono e sancisce una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 30 ad un massimo di euro 150, proprio al fine di preservare e tutelare il decoro urbano dei centri abitati e limitare le conseguenze negative su queste, della dispersione incontrollata dei rifiuti nell’ambiente. Le eventuali sanzioni elevate in tale contesto, perverranno dal proprio Comune tramite gli operatori ecologici, i quali effettueranno un controllo che la gestione dei rifiuti avvenga correttamente e qualora non si riesca a risalire al responsabile del comportamento inadeguato, la multa che perverrà al condominio, sarà da ripartire fra tutti i condomini.
In aggiunta, possiamo ricordare che, ove il regolamento di condominio presenti un’adeguata regolamentazione sul tema della gestione dei rifiuti in condominio, la legge di riforma del condominio (legge 220/2012), attraverso l’art. 70 delle disposizioni di attuazione al codice civile, ha introdotto delle possibili sanzioni per condotte illecite, che prevedono in caso di infrazioni allo stesso, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e in caso di recidiva fino a 800 euro. La somma sarà devoluta al fondo, di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. Si precisa che anche tali provvedimenti sanzionatori, richiedono l’approvazione assembleare con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art 1136 cc. Proprio per tale motivo, si sente parlare sempre più spesso, dell’installazione di impianti di videosorveglianza, oramai installabili anche nei locali cantine e nei locali pattumiera, come dalle recenti pronunce di cassazione, che costituirebbero un metodo sempre più ricorrente per disincentivare a monte, comportamenti inappropriati. Il tema naturalmente deve essere portato, discusso e approvato in assemblea, con una maggioranza di almeno la metà del valore dell’edificio e degli intervenuti in assemblea, anche per una questione di informativa e di tutela della privacy in condominio, ai sensi del Dlgs 196/2003.
di Ilaria Giustini, amministratrice di condominio
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