Attenzione a dove lasciate la macchina, anche senza cartello di passo carrabile bloccare un accesso è violenza privata. Potrebbe non arrivarvi una multa ma una denuncia sì.
Commette il reato di violenza privata chi parcheggia la propria auto davanti ad un cancello, anche se privo di passo carrabile, impedendo l’accesso nella proprietà privata. Non si corre il rischio di prendere una multa né la rimozione forzata dell’auto ma una denuncia sì.
In assenza del cartello, infatti, molti ritengono che sia possibile parcheggiare la propria auto ovunque ma non tengono conto del risvolto penale del comportamento che preclude l’accesso al locale privato.
IL DELITTO DI “VIOLENZA PRIVATA”
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, integra il delitto di violenza privata “la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa”.
La violenza nel delitto di violenza privata “si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione” (Cass. sent. n. 27559/2023, n. 22594/2022, n. 40482/2018),
Ciò che rileva, quindi, non è tanto la presenza o meno del divieto di sosta per passo carrabile ma la circostanza che tale parcheggio impedisca l’accesso nella proprietà privata (garage, portone di ingresso, negozio, etc.) e il rischio di incorrere in tale delitto è soprattutto maggiore in quei casi in cui i cancelli non hanno il passo carrabile autorizzato dal Comune (perché se ci fosse dovrebbe dissuadere chiunque dal parcheggiare).
L’articolo 610 del codice penale prevede la condanna fino a quattro anni di carcere (art. 610 c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”)
La corte di Cassazione ha riconosciuto colpevole del delitto di violenza privata commesso in danno di un terzo colui che aveva impedito, per giorni, la chiusura del cancello posto sul limitare della proprietà di quest’ultimo e il transito attraverso tale apertura, parcheggiandovi un’autovettura (Cass. sentenza n. 40482/2018).
Stessa condanna per colui che, avendo parcheggiato davanti al punto di ingresso e di uscita di un edificio, aveva impedito il passaggio nonostante l’imputato avesse chiesto di pazientare per completare lo scarico, tanto più che in quel punto era presente un passo carrabile (Cass. sent. n. 22594/2022)
Nonmancano precedenti in tema di parcheggio nello spazio riservato ai disabili, che, oltre ad essere espressione di un alto grado di inciviltà e configurare la violazione dell’art. 158, comma 2, del codice della strada, fa scattare il reato di violenza privata qualora il detto spazio sia espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute.
“VIOLENZA PRIVATA” IN CONDOMINIO
Il delitto di violenza privata deve ritenersi sussistente anche in ambito condominiale quando la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura, nello spazio condominiale funzionalmente destinato al transito, alla sosta e al parcheggio dei veicoli degli altri condomini, o dei mezzi di soccorso, sia tale da ostacolare o rendere difficoltoso, il passaggio altrui impedendo l’accesso alla parte lesa o comunque limitandone il movimento (Cassazione, sent. n. 27559/2023).
Ciò vale per qualsiasi parcheggio attuato con modalità tali da rendere scomodo o disagevole l’ingresso e la manovra all’interno della corte comune soprattutto se l’ostruzione al passaggio è sistematica perché in tali circostanze si priva coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione, tanto da indurla a un comportamento diverso da quello che altrimenti avrebbe tenuto in piena libertà (Cass. sent. 37091/2022).
Nessuna rilevanza assume la delibera condominiale che abbia disposto il parcheggio in alcune aree comuni dal momento che la sussistenza di un diritto ad usufruire della corte condominiale per parcheggiare la propria vettura si pone su di un piano ben diverso dalla specifica modalità di parcheggio utilizzata dai condomini, consistente nell’ostruire sistematicamente l’accesso ad un garage privato.
Con la pronunzia più risalente nel tempo (sentenza n. 16571/2006), la Cassazione ha sanzionato la condotta intenzionale dell’imputato che manteneva il proprio veicolo – già irregolarmente parcheggiato in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere – in modo tale da impedire alla persona offesa (un condomino) di transitare con la propria vettura, rifiutando reiteratamente di liberare l’accesso e pretendendo “con evidente protervia e arroganza” che la persona offesa attendesse le altrui necessità.
Va, poi, evidenziato come anche il parcheggio troppo vicino a un’altra auto possa configurare il reato di cui all’art. 610 cod. pen.: con sentenza n. 53978/2017 il medesimo collegio ha infatti ritenuto colpevole il conducente che posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa (che per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non aveva alcuna possibilità di manovra) ha costretto la stessa a scendere dal proprio mezzo dalla porta del passeggero. Con tale condotta “il ricorrente ha pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa.”
Giova infine evidenziare come il delitto in esame sia stato qualificato come istantaneo, poiché “… costituisce elemento della condotta materiale del reato la privazione coattiva della libertà di determinazione e di azione della persona offesa dal reato, costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi – per l’appunto – di reato istantaneo (Cass. sent. n. 3403/2003).
di Luana Tagliolini, giornalista
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