La legge nata quasi quindici anni fa in difesa delle donne ha introdotto un reato che si può verificare anche in condominio e che ha richiesto molte volte l’intervento dei giudici per difendere una persona da un vicino stalker. Ecco come difendersi e a che punto è la giurisprudenza.
Il termine Stalking deriva dal termine anglosassone “to stalk” che significa “fare la posta” o “braccare”. In lingua italiana si tratta di atti persecutori, ovvero della reiterazione di condotte di minaccia o molestie che siano in grado di provocare nella vittima un perdurante stato di ansia e di turbamento psichico, legato al timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto tanto da alterare le proprie abitudini di vita.
Molteplici studi hanno aiutato a catalogare i comportamenti dello stalker in due tipi: le comunicazioni intrusive e persecutorie (generalmente comunicazioni fatte utilizzando internet, il telefono fisso o mobile) e il contatto (lo stalker vuole controllare la sua vittima pedinandola oppure vuole avere con essa un confronto diretto); di solito il secondo comportamento è la naturale conseguenza del primo.
Così come sono stati individuati cinque tipologie di stalker: A) “il risentito” cioè colui che ritiene di aver subito un torto e quindi vuole vendicarsi; B) “il bisognoso di affetto” che ricerca attenzioni e non riesce a comprendere il rifiuto da parte della vittima; C) “il corteggiatore incompetente” il quale conosce la persecuzione come unico modo per farsi apprezzare; D) “il respinto” che cerca di riscattarsi da un rifiuto non gradito; oppure E) “il predatore” il quale ha come obiettivo avere rapporti sessuali con la vittima e gode nello spaventarla e braccarla.
Il mondo giuridico italiano ha dovuto prendere atto di tale fenomeno dato il crescente numero di reati commessi nei confronti delle donne ed infatti, il decreto n. 11/2009, convertito dalla legge 38/2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, inserendo nel codice penale l’articolo 612 bis proprio al fine di fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne. Il medesimo decreto, per gli stessi motivi, ha poi previsto una serie di ulteriori misure a tutela della vittima del reato.
È stata, infatti, introdotta la possibilità per la persona offesa dal reato, fino al momento in cui sarà proposta la querela, di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dello stalker.
Una delle modifiche più incisive è stata quella di prevedere una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
È stato introdotto l’obbligo per le forze dell’ordine e per altri soggetti che ricoprono un ruolo pubblico che vengono portati a conoscenza dalla vittima di episodi riconducibili al reato di stalking, di fornire alla stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.
È stato infine istituito un numero verde nazionale (il 1522) a favore delle vittime di atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica nonché con il dovere di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell’ordine, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa.
Il reato di atti persecutori punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura oppure ingenera un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto o costringe lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il delitto di stalking è un reato abituale essendo richiesta per la sua configurazione giuridica la reiterazione di condotte persecutorie idonee, alternativamente, a cagionare un perdurante stato di ansia o paura o timore per l’incolumità propria.
Soggetto attivo del reato di stalking può essere chiunque trattandosi di un reato comune. Il bene giuridico tutelato e protetto dalla norma è la libertà morale dell’individuo intesa come la sua facoltà di autodeterminarsi.
Questo reato, perché si configuri, richiede una puntuale prova in sede processuale. È necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker ma anche le conseguenze psicologiche cagionate alla vittima ovvero uno stato di ansia e di paura , un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto, l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Il reato di “stalking condominiale” non si presenta come una ipotesi speciale espressamente codificata dal legis latore, ma ha una genesi giurisprudenziale e la sua qualificazione giuridica è frutto di un’operazione di interpretazione estensiva della fattispecie di reato.
Il condominio può diventare teatro di molestie e di minacce da parte dei vicini ma non sempre si può ipotizzare il reato di “stalking condominiale”. Cos’è questa fattispecie e quando si configura?
Lo stalking condominiale può essere considerato come una nuova fattispecie di stalking che ha trovato conferma sul piano giuridico, con il riconoscimento giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione Penale tramite una serie di sentenze che hanno esteso tale fattispecie di reato ai contrasti e dissidi nascenti nel condominio quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati.
Il reato di stalking condominiale non si configura quando sussiste una semplice lite condominiale ma quando reiteratamente si pongono in essere dei comportamenti molesti e persecutori tali da ingenerare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per se stesso o per i propri familiari e tanto da costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
Sebbene, comunemente, il termine “stalking” venga associato ai comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui e/o alle relazioni familiari di fatto o di diritto, si può affermare che l’applicazione estensiva, operata dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, dello stalking al contesto condominiale permette di garantire un’efficacia tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono costretti a cambiare il proprio modo di vivere.
Numerose sono le sentenze della Corte di Cassazione che hanno condannato lo stalker condominiale. Cito le più esemplari: la sentenza n. 20895 del25.05.2011 che ha confermato la condanna di uno stalker condominiale affetto da disturbi maniacali che lo spingevano a molestare le donne del condominio che furono costrette a cambiare il loro stile di vita;la sentenza n. 26878 del 2016 che ha confermato nei confronti di uno stalker la condanna per aver portato un vicino di casa all’esasperazione fino al punto da costringere il vicino ad assumere tranquillanti ed ad astenersi dal lavoro.
Quali sono i rimedi prima di arrivare ad una denuncia- querela per stalking ?
Prima di arrivare a fare una denuncia per stalking si può invitare il persecutore a porre fine agli atti molesti personalmente oppure con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare per conoscenza anche all’amministratore del condominio. Se ciò non fa desistere lo stalker dal compiere ulteriori atti molesti ci si rivolge al questore al fine di ottenere un ammonimento dello stalker ed infine, se gli atti persecutori non dovessero cessare, si procede con la denuncia querela presso le autorità competenti entro sei mesi da quando si è verificato l’ultimo atto persecutorio, avendo cura di raccontare tutti i fatti occorsi e di indicare le prove raccolte.
Tale reato deve essere provato dimostrando che (A) gli atti molesti ricevuti sono di tipo persecutorio, che (B) i comportamenti causano danni di tipo fisico-psichico e che (C) esiste un nesso di causalità fra danno e atto persecutorio perpetrato dallo stalker.
di Carmela Pignataro, avvocato
avv.carmelapignataro@gmail.com