Con una serie di interventi legislativi il Governo ha modificato diverse misure che riguardano moltissimi cittadini, dalle assunzioni a tempo determinato fino alla sicurezza sul lavoro. Vediamo con l’aiuto di un consulente come cambiano nel concreto queste norme.
Con il decreto lavoro n. 48/ 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri straordinario del 1 maggio (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio) sono state introdotte considerevoli novità nel mondo del lavoro, che interessano le aziende, le famiglie i lavoratori e i disoccupati.
In questo articolo tratteremo le novità che possono interessare i lettori senza entrare nel dettaglio di tutti i punti previsti dal decreto, anche per motivi di spazio.
Il Reddito di Cittadinanza – sarà sostituito da una nuova misura di sostegno economico andrà in vigore dal 1° gennaio 2024 e sarà denominato “assegno di inclusione” sarà riconosciuto in base a determinati requisiti, ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.360 euro all’interno del nucleo dovrà essere presente almeno un componente con disabilità, oppure un minore, o una persona con almeno 60 anni. Il beneficio economico sarà erogato attraverso la carta di inclusione (pagamento elettronico ricaricabile)e sarà erogato mensilmente per un periodo continuativo di 18 mesi, rinnovabile, ma con una sospensione di un mese, e rinnovato successivamente per ulteriori 12 mesi. Ad ogni scadenza seguirà sempre un periodo di sospensione di un mese. È bene precisare che chiunque al fine di ottenere indebitamente il beneficio con dichiarazioni false, documenti o attestati non veritieri, sarà punito con la reclusione da due a sei anni e da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, lavoro irregolare o ulteriori informazioni omesse per mantenere il beneficio;
Dal 1° settembre 2023 per tutti coloro di età tra i 18 anni e i 59 anni in condizioni di povertà, ma che non hanno i requisiti per poter accedere all’assegno di Inclusione avranno un sostegno di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi. Per accedere e beneficiare di questo sostegno è necessario che i soggetti interessati siano registrati su una piattaforma nazionale, dovranno rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, in questo modo sarà data loro la possibilità di ricevere offerte di lavoro e/o essere inseriti in progetti di formazione specifici;
Cuneo contributivo – La legge di bilancio 2023 dal 1gennaio aveva già stabilito un taglio del 2% per i redditi fino a 35.000 euro e del 3% per i redditi fino a 25.000 euro; con il decreto lavoro recentemente approvato l’esonero dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2023 passerà al 6% per i redditi fino a 35.000 euro e del 7% per chi ha un reddito inferiore a 25.000 euro;
Incentivi al lavoro – Sono stati introdotti dei benefici per coloro che assumono giovani Neet under 30 a partire dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. I giovani Neet dovranno essere registrati sulla piattaforma “occupazione giovani” (Programma Operativo Nazionale). L’incentivo riconosciuto è del 60% della retribuzione mensile lorda per 12 mesi. Questo incentivo non è ancora operativo in quanto è necessario attendere la pubblicazione di un decreto adottato da Anpal per ripartire le risorse disponibili fra le regioni;
Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con un contratto a tempo indeterminato full time o part time o anche con contratto di apprendistato è previsto per un periodo di 12 mesi un esonero contributivo del 100%, con esclusione dei contributi Inail per un limite massimo annuale di 8000 euro, che sarà riparametrato e applicato su base mensile. Per le assunzioni a tempo determinato e/o stagionale anche part time è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro l’esonero dei contributi del 50% dei contributi previdenziali ad esclusione dei contributi Inail nel limite massimo annuale di 4.000 euro riparametrato sempre su base mensile.
Sono rimaste in vigore anche le agevolazioni previste dalla legge stabilità 2023:
Assunzioni under 36 che non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato: l’agevolazione prevista è per 36 mesi, l’esonero è del 100% dei contributi previdenziali Inps nel limite massimo di 8000 euro. L’agevolazione è applicabile anche per le trasformazioni a tempo indeterminato;
Donne Svantaggiate di qualsiasi età ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;
Donne di età superiore a 50 anni e prive di impiego da oltre 12 mesi;
L’esonero del versamento dei contributi previdenziali del 100% nel limite massimo di 8000 euro per un massimo di 36 mesi, valido per contratti a tempo indeterminato o trasformati a tempo indeterminato;
Over 50 disoccupati da più di 12 mesi sia uomini che donne ovunque residenti, in questo caso l’aliquota contributiva Inps a carico del datore di lavoro è ridotta del 50% nel limite massimo annuo di 6000 euro l’agevolazione è prevista per 12 mesi per i tempi determinati, si prolunga a 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato.
Per l’apprendistato professionalizzante nulla è variato. È applicabile per i lavoratori tra i 18 anni e i 29 anni e la riduzione dell’aliquota contributiva è prevista per tutto il periodo di apprendistato.
Contratti a termine – Il decreto lavoro è intervenuto anche sui contratti a tempo determinato ed ha modificato le rigorose regole che aveva previsto in precedenza il decreto dignità; i nuovi contratti a tempo determinato possono essere stipulati senza l’inserimento della causale fino a 12 mesi, inoltre per i contratti con una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (sono compresi anche i contratti con rinnovo prima della scadenza dei 12 mesi) sarà necessario indicare una delle seguenti causali:
Nei casi previsti dai Ccnl;
Per esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva individuata dalle parti entro il termine del 31 dicembre 2024 previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni;
Necessita di sostituzioni di altri dipendenti;
Sicurezza sul Lavoro – Nel decreto lavoro sono stati introdotti nuovi obblighi e regole molto più stringenti, sono state previste modifiche al decreto legge n. 81 del 2008 per quanto riguarda le condizioni di salute e il monitoraggio della formazione obbligatoria.
Concludiamo con le modifiche inserite nell’articolo 23:
L’articolo disciplina le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, le nuove sanzioni saranno calcolate a partire da una volta e mezza a quattro volte l’importo dell’omesso versamento (in precedenza la sanzione era da 10.000 a 50.000 euro), inoltre per regolarizzare i debiti contributivi è stato previsto un aumento delle rate passando dalle attuali 24 a 60 rate.
di Marina Parente, Consulente del lavoro
marinaparente@studiomparente.it