Scadenza, documenti necessari, deleghe e verifiche per compilare e presentare in modo corretto la dichiarazione dei redditi.
Dal 30 aprile 2024, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile dal seguente link https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata, è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata 2024 relativa all’anno d’imposta 2023.
È comunque possibile presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 ordinario.
Modalità di accesso alla precompilata da parte del contribuente
• identità SPID
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
• Carta d’identità elettronica (CIE).
È possibile accedere anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale, tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso, però, occorre rilasciare un’apposita delega per l’accesso alla precompilata.
Nella sezione dedicata al 730 precompilato, il contribuente o i soggetti opportunamente delegati, possono visualizzare:
il 730 precompilato
un prospetto riepilogativo con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione
l’esito della liquidazione, ovvero il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga
il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
Tra le novità del mod. 730/2024 si segnalano:
l’ampliamento della platea dei soggetti che possono utilizzare il modello in esame. Infatti, da quest’anno è possibile presentare il mod. 730:
1. per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del DL n. 282/2002;
2. per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
3. assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sottosoglia: gli imprenditori agricoli, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;
tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione;
riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti;
modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo, che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
superbonus: per le spese sostenute nel 2022, non indicate nella dichiarazione relativa all’a.i. 2022, è possibile optare nella dichiarazione 2024 per una ripartizione in dieci rate;
bonus mobili: il limite di spesa massimo 2023 su cui calcolare la detrazione è di 8.000 euro;
detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni con classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
Inoltre, nel modello sono stati inseriti:
Credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
Credito d’imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
Credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.
Per agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche è possibile delegare una persona di fiducia ad operare per proprio conto sia online che in videochiamata.
Tali nuove modalità si aggiungono a quelle già previste, ossia:
inviando l’apposito modulo via Pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate;
presentando il modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia con copia del documento di identità del rappresentato e del rappresentante.
Nel caso in cui l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, deve essere presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti).
Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.
Il contribuente che intende presentare il 730 (precompilato o ordinario) ha a disposizione i seguenti canali di invio:
presentazione diretta solo precompilato utilizzando un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
CIE – Carta di identità elettronica; Sostituto d’imposta
se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
Caf – professionista abilitato consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti.
Il termine per la presentazione del modello 730/2024 è fissato al 30 settembre 2024. Nel caso in cui la presentazione avvenga tramite CAF/intermediari abilitati, si applicano termini differenti, che dipendono dal momento in cui la dichiarazione stessa è presentata dal contribuente all’intermediario.
Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, tra cui i contributi previdenziali e assistenziali, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, etc.
Come già avvenuto per lo scorso anno nella dichiarazione precompilata saranno inseriti dati abbastanza completi circa le spese sanitarie. In particolare, saranno riportate le spese:
PER L’ACQUISTO DI FARMACI, presso farmacie e parafarmacie
SPESE SANITARIE SOSTENUTE, per le prestazioni
degli ottici, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate.
SI AGGIUNGONO LE SPESE SANITARIE comunicate all’Agenzia delle Entrate da:
Medici, medici-chirurghi e odontoiatri, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai Policlinici universitari, dai Presidi di specialistica ambulatoriale, dalle Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e dagli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. Alle spese finora citate, si aggiungono ulteriori oneri, ad esempio, come individuati di seguito:
Premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, spese funebri, rimborsi spese sanitarie,
spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
Contributi previdenziali e assistenziali erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
il contribuente potrà verificare, ed eventualmente integrare, le informazioni di dettaglio proposte dall’Agenzia nell’applicativo web dedicato alla dichiarazione precompilata, con un percorso guidato, che non richiede l’individuazione dei campi del modello dichiarativo, e con un linguaggio semplificato. In particolare, i dati così confermati o modificati saranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, di conoscere le “caselle” da valorizzare o i codici da indicare nei singoli righi del modello dichiarativo.
Tramite appositi avvisi il contribuente sarà reso consapevole del fatto che sta confermando, ovvero modificando, le informazioni proposte dall’Agenzia, in quanto tale azione assume rilevo ai fini della compilazione della dichiarazione.
di Alessandro Gradelli, fiscalista
info@studiogradelli.it