La normativa in vigore relativa alla gestione dei condomini stabilisce chiaramente la responsabilità dell’amministratore per tutte le attività di pertinenza del condominio, tra cui rientra anche l’impianto elettrico. Vediamo alcune caratteristiche degli impianti comuni che è bene conoscere e verificare per non incorrere in sanzioni e, soprattutto, in rischi per chi ci abita.
LA REGOLA DELL’ARTE
Secondo la legge 186/68, la legge 46/90 ed il DM 37/08, tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti a “regola d’arte”, come prescritto dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Le norme Cei sono in continua evoluzione e non sono retroattive, per cui ogni impianto elettrico dovrà essere conforme alla regola dell’arte in vigore al momento della sua realizzazione.
Obsolescenza degli impianti
Gli impianti installati prima dell’entrata in vigore della legge n° 46 del 05 Marzo 1990, costituiscono una grave e continua fonte di pericolo, pertanto probabilmente dovranno essere sostituiti.
La dichiarazione di conformità e la dichiarazione di rispondenza
In base all’art. 8 del decreto ministeriale 37/08, l’amministratore condominiale, in qualità di committente, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto. Inoltre per gli impianti più complessi (vedi art. 5 del d.m. 37/08), che nei condomini sono tipicamente quelli in cui la potenza installata è superiore a sei kW e quelli relativi ad ambienti a maggior rischio in caso di incendio (autorimesse, centrali termiche, ecc.), è necessaria la progettazione per l’installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto elettrico. Il progetto dell’impianto dovrà essere redatto da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche del settore elettrico. Al termine dei lavori, l’impresa esecutrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, resa sulla base del modello di cui all’allegato I del d.m. 37/08, un documento importante che attesta l’esecuzione dei lavori secondo la regola dell’arte e che solleva l’amministratore da eventuali responsabilità.
In caso di rifacimento parziale degli impianti, la dichiarazione di conformità si riferirà alla sola parte oggetto di intervento, ma dovrà tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto.
Inoltre per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del d.m. 37/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, essa potrà essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza.
I compiti dell’amministratore
La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza, unitamente agli allegati obbligatori (eventuale progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema dell’impianto, ecc.), dovrà essere conservata dall’amministratore in modo da poterla esibire agli organi di controllo in caso di necessità e così individuare eventuali responsabilità dell’impresa installatrice dell’impianto.
di Dario De Lisa, ingegnere
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