La discussa norma sulla certificazione anti Covid-19 riguarda da vicino anche il condominio. Dall’obbligo di possesso per chi vi lavora al dovere di verifica da parte dell’amministratore fino a quando sia necessario nelle assemblee di condominio e quando no. Ecco come districarsi.
Il decreto legge n. 127 del 21/09/2021 introduce il green pass anche nei luoghi di lavoro privati, e, anche se il condominio non viene espressamente nominato, si ritiene che esso rientri in tale decreto, visto che, direttamente o indirettamente, può diventare “luogo di lavoro”.
Proviamo a fare chiarezza sui numerosi adempimenti che l’amministratore è chiamato a svolgere: “datore di lavoro” quando lo stabile ha dipendenti, “committente” quando commissiona un appalto o un contratto d’opera, “mandatario” quando affida l’incarico ad un professionista per un’opera intellettuale, “acquirente” quando acquista forniture di beni e servizi.
In base all’articolo 3, comma 1 del decreto in questione “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19”.
Quindi, ove richiesto, devono esibire il green pass all’amministratore (in qualità di datore di lavoro) le seguenti figure: l’addetto al servizio di portierato o di vigilanza e chi con il condominio abbia un rapporto di lavoro dipendente.
Nel caso invece di una prestazione nelle parti comuni (appalto o altro) il controllo del green pass spetta al datore di lavoro dell’azienda esterna (ad esempio la ditta di manutenzione degli impianti condominiali).
Le varie associazioni di categoria, consigliano all’amministratore, in via cautelativa, di richiedere alle imprese una dichiarazione scritta con la quale comunicano che i loro dipendenti, inviati presso il condominio, siano muniti di green pass.
Bisogna fare però molta attenzione, come ribadito dall’Autorità Garante della Privacy che “non è consentito al datore di lavoro acquisire alcun dato relativo al green pass”, ma è ammessa solo la sua verifica mediante l’apposita applicazione “Verifica C19”.
L’amministratore inoltre, dato che il condominio è per lui un “luogo di lavoro”, dovrà essere provvisto di green pass per accedervi: sia per effettuare dei sopralluoghi di routine, sia per partecipare alle assemblee di condominio. Per quanto riguarda poi lo svolgimento delle assemblee, è opportuno suddividerle in due casi distinti: assemblee svolte in condominio e assemblee svolte in luoghi esterni (ad esempio studio dell’amministratore piuttosto che sale riunioni in affitto).
Nel caso in cui l’assemblea venga svolta in condominio, solo l’amministratore è tenuto a possedere il green pass, mentre i condomini partecipanti devono solo rispettare tutte le altre condizioni previste per lo svolgimento in sicurezza della riunione (indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza superiore ad un metro e sanificare il locale se necessario).
Diverso è il caso se l’assemblea venga svolta all’esterno. In particolar modo quando viene svolta in “altri luoghi di lavoro”, il responsabile della struttura ospitante (ad esempio il datore di lavoro o suo delegato) è tenuto alla verifica del green pass di tutti i partecipanti, poiché si configura una sorta di riunione di lavoro e dunque si rientra nella definizione dell’art.3 comma 1 del decreto. 127/202. Infine, nel caso in cui qualche condomino ne fosse sprovvisto, si potrà prevedere un’assemblea in modalità mista, consentendo la partecipazione anche online.
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di Daniele Melotto, Ingegnere
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