In molti ci hanno scritto nel corso dell’inverno per avere chiarimenti sul distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale. Abbiamo deciso di dedicare una piccola guida sintetica a questo argomento per chiarire i dubbi.
QUANDO CI SI PUÒ STACCARE DAL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE
Il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se:
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento;
o, aggravi di spesa per gli altri condomini.
il condomino che effettua il distacco resta tenuto a:
al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto;
alle spese per la sua conservazione e messa a norma.
GLI SQUILIBRI DI FUNZIONAMENTO
La norma parla di “notevole squilibrio termico”. Normalmente lo squilibrio non è “notevole” con un distacco, due o tre, potrebbe esserlo da quarto in poi per i piccoli impianti con 10/15 unità immobiliari aumentando sempre di più all’aumento dal numero delle unità e della tipologia di impianto centralizzato.
I primi condomini potranno distaccarsi facilmente, mentre per quelli successivi potrebbero esserci dei problemi.
AGGRAVI DI SPESA
La norma UNI 10200/2013 fa una distinzione tra gli aggravi di spesa:
il consumo volontario;
il consumo involontario.
Il consumo volontario è il calore utilizzato direttamente dall’unità immobiliare in questione per riscaldare gli ambienti. Mentre il consumo involontario è quello riferito alle dispersioni energetiche che costituiscono una quota parte del processo necessario per ottenere il servizio richiesto e quelle necessarie a riscaldare l’acqua nelle condutture generali condominiali.
COME PROCEDERE AL DISTACCO
Per poter effettuare la procedura di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è necessario avvalersi di un tecnico abilitato che rediga una relazione tecnica nel quale venga dimostrato che non vi siano “notevoli squilibri” di funzionamento all’impianto.
Una volta ottenuta la relazione il condomino può procedere distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza chiedere l’autorizzazione a nessuno (né all’amministratore e tantomeno agli altri condomini).
Ovviamente il condomino che effettua il distacco deve far eseguire i lavori da una ditta specializzata che procederà all’effettivo distacco dell’impianto privato della colonne montanti condominiali.
Al riguardo è opportuno riportare il disposto della Cassazione in merito. È nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla legge (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331)
È opportuno ricordare che esistono delle limitazioni al distacco dall’impianto centralizzato. Il distacco dall’impianto centralizzato può essere vietato da:
1) Regolamento di condominio “il regolamento di condominio ove di natura contrattuale ed espressamente riportato potrà continuare a negare la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto”;
2) Regolamento edilizio comunale o regionale che potrebbe aver stabilito il divieto di distacco, avendo l’impianto centralizzato un impatto minore in termini di inquinamento ambientale.
di Lilly Falcone Responsabile gestione immobiliare
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