Per capire il principio di diritto che regola l’attribuzione delle spese relative all’immobile sito in un condominio bisogna partire dal presupposto che l’assegnazione giudiziale dell’immobile non costituisce un diritto reale bensì un diritto di godimento.
Il principio per cui le spese condominiali concernenti la casa familiare oggetto di assegnazione in un procedimento di separazione o divorzio restano a carico dell’assegnatario solo nei rapporti interni tra i coniugi e conviventi, senza rivestire quindi alcuna rilevanza nei confronti del condominio. Cerchiamo di capire meglio questo principio.
Il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge assegnatario o al convivente affidatario di figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti), in forza di provvedimento giudiziale (separazione e/o divorzio) opponibile anche ai terzi, è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale.
Sulla base di questo principio solo l’altro coniuge può pretendere il pagamento delle spese individuate secondo il ragionamento che abbiamo descritto, non il condominio. In materia condominiale non trova alcuna applicazione il principio dell’apparenza del diritto, strumentale a esigenze dell’affidamento del terzo di buona fede, in quanto non sussiste una relazione di terzietà tra il condominio e il condomino.
È del resto da considerare che l’assegnazione della casa familiare non dà luogo a un diritto reale ma a un mero diritto di godimento di natura personale.
È quindi da ritenere che sia obbligato al pagamento degli oneri condominiali nei confronti del condominio sempre il proprietario dell’immobile situato in esso.
di Carmela Pignataro, avvocato
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